LA CORTE DI ASSISE

    Lette   le  richieste  di  liquidazione  di  compenso  effettuate
nell'ambito  dei  procedimenti  penali  nn. 4/1999 e 6/2000 dall'Avv.
Pamela  Cellura  quale  difensore delle parti civili costituite Maria
Maria  Elena  e  Iacono  Giuseppe,  ammesse al beneficio del gratuito
patrocinio ai sensi dell'art. 6 della legge 217/1990
    Visto il parere del p.m.;
    Preso   atto  del  diniego  di  parere  da  parte  del  consiglio
dell'ordine degli avvocati di Agrigento;
    Vista  le ulteriori note dell'avv. Pamela Cellura rispettivamente
datate 26 marzo 2001 e 3 maggio 2001;
                           P r e m e s s o
    Nell'ambito del procedimento penale n. 4/1999 contro Alba Filippo
ed  altri,  imputati di omicidio, associazione per delinquere di tipo
mafioso  ed  altro,  le  parti  offese  Maria  Maria  Elena  e Iacono
Giuseppe,   si  costituivano  parte  civile  e  venivano  ammesse  al
beneficio   del   gratuito  patrocinio  ai  sensi  dell'art. 6  della
leggen. 217/1990.
    Difensore  e  procuratore  speciale  delle  predette parti civili
veniva nominato l'avv. Pamela Cellura del forodi Agrigento.
    Il   dibattimento,   avente   ad  oggetto  l'attivita'  criminale
dell'organizzazione   mafiosa   "Cosa   Nostra"  nella  provincia  di
Agrigento,  si  prolungava  per  diversi mesi ed, infine, a causa dei
mutamenti  legislativi intervenuti in tema di giudizio abbreviato per
i  reati astrattamente puniti con la pena dell'ergastolo, si divideva
in  due  tronconi,  portanti  rispettivamente  l'originario numero di
registro generale 4/1999 e 6/2000.
    La  costituzione  di  parte civile delle parti offese Maria Maria
Elena e lacono Giuseppe permaneva in entrambi i processi; sennonche',
con  due  distinte  dichiarazioni, datate rispettivamente 14 novembre
2000  e  29 novembre 2000, il difensore delle parti offese, munito di
procura  speciale,  revocava,  senza motivazione alcuna e prima della
conclusione dei processi medesimi, la costituzione di parte civile.
    Infine,  con  le  istanze  richiamate  in preambolo, il difensore
delle  parti  civili avanzava istanza di liquidazione di compenso per
l'attivita'  svolta  nei due processi ed ammontante rispettivamente a
L.  171.858.500  e  a L. 23.488.000, oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA come previste per legge.
                      Cio' premesso, si rileva
    E' noto che la presenza della parte civile nel processo penale e'
una  presenza  solo  eventuale  e  non necessaria, e si realizza ogni
qualvolta  il  soggetto al quale il reato ha recato danno intende far
valere  nel processo penale l'azione civile per la restituzione e per
il  risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. (art. 74 c.p.p.).
E'  altresi' noto che sia la Costituzione (art. 24), che la legge sul
patrocinio a spese dello Stato (art. 1 legge n. 217/1990), garantisce
alle  parti  non  abbienti  il  patrocinio  a  spese  dello Stato nel
procedimento penale.
    Il  meccanismo  della  legge,  tuttavia, prevede che lo Stato, il
quale  ha anticipato le spese sostenute dalla parte civile ammessa al
beneficio,  possa  ritornare  in  possesso  di  tali somme agendo nei
confronti dell'imputato condannato al pagamento delle spese in favore
della  parte  civile  ammessa al beneficio. Recita, infatti, il comma
III  dell'art. 14  della  legge  n. 217/1990 che "con la sentenza che
accoglie  la  domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il
giudice, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento
delle  spese  in  favore  della parte civile ammessa al beneficio, ne
dispone il pagamento in favore dello Stato".
    L'art. 4,  poi,  del regolamento in materia di patrocinio a spese
dello  Stato  (d.m.  3 novembre 1990 n. 327), specifica che "nei casi
indicati   nell'art  14  della  citata  legge  n. 217/1990  le  somme
prenotate   a   debito  ai  sensi  del  precedente  articolo  1  sono
recuperate,  secondo  la vigente normativa in materia di esazione dei
crediti  iscritti  a campione, nei confronti dei soggetti individuati
nella sentenza".
    Come  si  puo'  ricavare  dalle  predette norme, il meccanismo di
pagamento  e  recupero ha una sua logica, ispirata ai criteri di buon
andamento    e    di    economicita'   dell'azione   della   pubblica
amministrazione,   prevedendo   per   l'erario   la  possibilita'  di
recuperare  dall'imputato  condannato  quanto  liquidato  alla  parte
civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
    Il  sistema,  tuttavia,  presenta,  a giudizio di questa Corte un
vuoto  legislativo  laddove  nulla  prevede  nel caso in cui la parte
civile  si  ritiri  dal processo senza attendere la conclusione dello
stesso,   non  permettendo  cosi'  all'erario  di  recuperare  quanto
anticipato.
    Nessun  dubbio,  peraltro,  puo'  sussistere  che il difensore di
parte   civile   ammesso   al  beneficio  possa  chiedere,  ai  sensi
dell'art. 12  comma secondo della legge n. 217/1990, il pagamento dei
compensi  per  l'attivita' espletata fino alla revoca di costituzione
di parte civile.
    La  situazione  che  si  e' venuta a creare avanti a questa Corte
vede  quindi  due  soggetti contrapposti, la parte civile e l'erario,
che  vantano  due  posizioni  giuridiche  entrambe  degne di tutela e
tuttavia fra di loro insanabilmente contrapposte.
    Infatti,  vengono  al  giudizio di questo giudice, da un lato, la
parte  civile  ammessa  al  beneficio  che,  dopo la discrezionale ed
immotivata  revoca  di  costituzione  e  prima  della conclusione del
processo,  ha  chiesto  la liquidazione delle spese e dei compensi ex
art. 12  comma  11  legge  n. 217/1990,  e  dall'altro, l'erario, che
proprio   a   causa   di   siffatta  scelta,  non  potra'  recuperare
dall'imputato condannato quanto anticipato con il meccanismo previsto
dagli artt. 14 comma terzo legge n. 217/1990 e 4 d.m. n. 327/1990.
    Tale  situazione  induce  questa  Corte  a  sollevare, d'ufficio,
questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 12 comma 11, 14
comma  terzo  legge  n. 217/1990 e 1 e 4 d.m. 3 novembre 1990 n. 327,
per  contrasto  con  l'art. 97  Costituzione,  nella  parte in cui le
predette norme, a fronte della scelta di revoca di costituzione della
parte civile ammessa al beneficio, scelta assolutamente discrezionale
e  non  motivata,  non prevedono, in contrasto con i principi di buon
andamento  ed  economicita'  che  devono  sorreggere  l'azione  della
pubblica  amministrazione, la possibilita' per l'erario di recuperare
dall'imputato  condannato  le  spese  anticipate a favore della parte
civile ammessa al beneficio.