LA CORTE DI ASSISE Lette le richieste di liquidazione di compenso effettuate nell'ambito dei procedimenti penali nn. 4/1999 e 6/2000 dall'Avv. Pamela Cellura quale difensore delle parti civili costituite Maria Maria Elena e Iacono Giuseppe, ammesse al beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 6 della legge 217/1990 Visto il parere del p.m.; Preso atto del diniego di parere da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati di Agrigento; Vista le ulteriori note dell'avv. Pamela Cellura rispettivamente datate 26 marzo 2001 e 3 maggio 2001; P r e m e s s o Nell'ambito del procedimento penale n. 4/1999 contro Alba Filippo ed altri, imputati di omicidio, associazione per delinquere di tipo mafioso ed altro, le parti offese Maria Maria Elena e Iacono Giuseppe, si costituivano parte civile e venivano ammesse al beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 6 della leggen. 217/1990. Difensore e procuratore speciale delle predette parti civili veniva nominato l'avv. Pamela Cellura del forodi Agrigento. Il dibattimento, avente ad oggetto l'attivita' criminale dell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" nella provincia di Agrigento, si prolungava per diversi mesi ed, infine, a causa dei mutamenti legislativi intervenuti in tema di giudizio abbreviato per i reati astrattamente puniti con la pena dell'ergastolo, si divideva in due tronconi, portanti rispettivamente l'originario numero di registro generale 4/1999 e 6/2000. La costituzione di parte civile delle parti offese Maria Maria Elena e lacono Giuseppe permaneva in entrambi i processi; sennonche', con due distinte dichiarazioni, datate rispettivamente 14 novembre 2000 e 29 novembre 2000, il difensore delle parti offese, munito di procura speciale, revocava, senza motivazione alcuna e prima della conclusione dei processi medesimi, la costituzione di parte civile. Infine, con le istanze richiamate in preambolo, il difensore delle parti civili avanzava istanza di liquidazione di compenso per l'attivita' svolta nei due processi ed ammontante rispettivamente a L. 171.858.500 e a L. 23.488.000, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come previste per legge. Cio' premesso, si rileva E' noto che la presenza della parte civile nel processo penale e' una presenza solo eventuale e non necessaria, e si realizza ogni qualvolta il soggetto al quale il reato ha recato danno intende far valere nel processo penale l'azione civile per la restituzione e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. (art. 74 c.p.p.). E' altresi' noto che sia la Costituzione (art. 24), che la legge sul patrocinio a spese dello Stato (art. 1 legge n. 217/1990), garantisce alle parti non abbienti il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale. Il meccanismo della legge, tuttavia, prevede che lo Stato, il quale ha anticipato le spese sostenute dalla parte civile ammessa al beneficio, possa ritornare in possesso di tali somme agendo nei confronti dell'imputato condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio. Recita, infatti, il comma III dell'art. 14 della legge n. 217/1990 che "con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato". L'art. 4, poi, del regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato (d.m. 3 novembre 1990 n. 327), specifica che "nei casi indicati nell'art 14 della citata legge n. 217/1990 le somme prenotate a debito ai sensi del precedente articolo 1 sono recuperate, secondo la vigente normativa in materia di esazione dei crediti iscritti a campione, nei confronti dei soggetti individuati nella sentenza". Come si puo' ricavare dalle predette norme, il meccanismo di pagamento e recupero ha una sua logica, ispirata ai criteri di buon andamento e di economicita' dell'azione della pubblica amministrazione, prevedendo per l'erario la possibilita' di recuperare dall'imputato condannato quanto liquidato alla parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il sistema, tuttavia, presenta, a giudizio di questa Corte un vuoto legislativo laddove nulla prevede nel caso in cui la parte civile si ritiri dal processo senza attendere la conclusione dello stesso, non permettendo cosi' all'erario di recuperare quanto anticipato. Nessun dubbio, peraltro, puo' sussistere che il difensore di parte civile ammesso al beneficio possa chiedere, ai sensi dell'art. 12 comma secondo della legge n. 217/1990, il pagamento dei compensi per l'attivita' espletata fino alla revoca di costituzione di parte civile. La situazione che si e' venuta a creare avanti a questa Corte vede quindi due soggetti contrapposti, la parte civile e l'erario, che vantano due posizioni giuridiche entrambe degne di tutela e tuttavia fra di loro insanabilmente contrapposte. Infatti, vengono al giudizio di questo giudice, da un lato, la parte civile ammessa al beneficio che, dopo la discrezionale ed immotivata revoca di costituzione e prima della conclusione del processo, ha chiesto la liquidazione delle spese e dei compensi ex art. 12 comma 11 legge n. 217/1990, e dall'altro, l'erario, che proprio a causa di siffatta scelta, non potra' recuperare dall'imputato condannato quanto anticipato con il meccanismo previsto dagli artt. 14 comma terzo legge n. 217/1990 e 4 d.m. n. 327/1990. Tale situazione induce questa Corte a sollevare, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12 comma 11, 14 comma terzo legge n. 217/1990 e 1 e 4 d.m. 3 novembre 1990 n. 327, per contrasto con l'art. 97 Costituzione, nella parte in cui le predette norme, a fronte della scelta di revoca di costituzione della parte civile ammessa al beneficio, scelta assolutamente discrezionale e non motivata, non prevedono, in contrasto con i principi di buon andamento ed economicita' che devono sorreggere l'azione della pubblica amministrazione, la possibilita' per l'erario di recuperare dall'imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile ammessa al beneficio.